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Novità

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato in data 11 gennaio 2017 la costituzione di un apposito Comitato per la formazione continua dei revisori legali ai sensi dell’articolo 5 del DLgs. 135/2016.

Di seguito si riporta il testo del comunicato: 

“Si porta a conoscenza degli iscritti, destinatari degli obblighi di formazione continua ex art. 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, che è stato istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica né a carico della contribuzione annuale, un apposito Comitato didattico-scientifico per la formazione dei revisori legali. Scopo del Comitato, che ha già avviato i propri lavori nella seduta di insediamento tenutasi in data 20 dicembre 2016, è di assicurare l’elaborazione di un programma annuale della formazione autorevole e conforme alle esigenze di aggiornamento professionale del revisore. Su questo Portale saranno successivamente pubblicate tutte le notizie ufficiali inerenti le modalità di erogazione della formazione continua.”

Slitta dal 31 gennaio al 9 febbraio il termine entro il quale farmacie, parafarmacie e iscritti agli albi degli psicologi, infermieri, ostetrici, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici e veterinari devono trasmettere all’agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute dai contribuenti nel 2016. La mini proroga è stata disposta dalle Entrate con il provvedimento n. 17731.

Lo slittamento del termine è giustificato dalle «esigenze manifestate dai nuovi soggetti tenuti per il primo anno alla trasmissione dei dati», si legge nel provvedimento. Allo stesso tempo, però, è necessario « assicurare l’invio di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata». La proroga, assicura l’Agenzia, non impatterà sul calendario della campagna dichiarativa 2017.

Di conseguenza, slitta al 10 febbraio (e fino al 9 marzo) il periodo entro il quale i contribuenti potranno opporsi all’utilizzo delle spese sanitarie per la dichiarazione precompilata. Chi comunica la propria opposizione (attraverso il sito www.sistemats.it) non troverà nel proprio 730 i dati sulle spese sanitarie sostenute e, quindi, per portarle in detrazione dovrà integrare il modello.

Lo slittamento sposta di qualche giorno anche la data a partire dalla quale il Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie dei cittadini: queste informazioni saranno trasmesse dal 10 marzo.

La proroga risponde all’allarme lanciato da alcune associazioni di commercialisti (Adc, Aidc, Anc, Andoc, Unagraco, Ungdcec e Unico) secondo cui i professionisti delle otto categorie di professionisti interessati dall’adempimento di trasmissione dei dati hanno difficoltà a ottenere le credenziali di accesso al sistema Ts. «Da diverse Regioni - si legge in un comunicato congiunto - ci giungono notizie circa il mancato ricevimento, a tutt’oggi, delle credenziali di accesso, fondamentali per l’invio dei dati, senza le quali né i singoli interessati, né i professionisti incaricati all’adempimento possono procedere con l’invio telematico dei file».

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, per il tramite del “Gruppo di Lavoro Revisione Legale” ha pubblicato due importanti strumenti di lavoro in vista delle scadenze dei bilanci 2016:

  1. “La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016”
  2.  “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”

Il primo documento ha lo scopo di orientare l’attività dei commercialisti impegnati, come membri del collegio sindacale incaricato della revisione legale, nella revisione dei bilanci 2016. Nel documento sono proposte alcune modifiche al modello standard per la sezione della relazione unitaria di controllo societario dedicata alla relazione di revisione legale, da utilizzarsi con riferimento ai bilanci 2016. Le modifiche riguardano, in particolare, l’inclusione del rendiconto finanziario nel sistema di bilancio civilistico, l’applicazione del nuovo art. 11 del D.Lgs. 39/2010, la riscrittura della ‘formula’ del giudizio inerente al bilancio, i dati corrispondenti (bilancio 2015).

Il documento non fa, invece, riferimento ai contenuti della relazione di revisione legale nelle circostanze in cui il collegio sindacale (o l'organo di controllo delle S.r.l.) non possa essere incaricato della revisione legale (bilanci di Enti di interesse pubblico o di Enti sottoposti a regime intermedio, bilanci di loro controllate, controllanti o società sottoposte a comune controllo, bilanci consolidati, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ecc.).

 

Il secondo documento è una rivisitazione di un documento emanato nel 2016 per tenere conto delle novità legislative intervenute.

Come nella precedente versione, il documento si sofferma sulla natura e sulle funzioni della relazione unitaria alla quale è richiesto di tenere conto in modo puntuale delle peculiari e non simmetriche due funzioni (vigilanza e revisione) svolte simultaneamente dal collegio sindacale. Il documento di ricerca si conclude con un facsimile di relazione unitaria, anch’essa modificata per tenere conto delle novelle legislative ora ricordate.

Il 5 agosto 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 135 del 17 luglio 2016 che modifica il Decreto Legislativo n. 39 del 27/01/2010 in ossequio alla direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Il provvedimento in questione rafforza la disciplina vigente introducendo nuovi adempimenti sul piano dei controlli di qualità e per quanto attiene la verifica dell’indipendenza e dell’obiettività nello svolgimento degli incarichi di revisione. Allo stesso tempo sono stati resi più selettivi i criteri che regolano l’accesso alla professione ed il mantenimento dei requisiti. Da ultimo anche il sistema sanzionatorio è stato irrigidito.

 

Le novità più rilevanti

Il nuovo articolo 10-bis “Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza” disciplina l’attività, preliminare all’accettazione dell’incarico, di valutazione dei rischi per l’indipendenza. Ciò di fatto introduce l’obbligo in capo al revisore di documentare la propria indipendenza e/o i possibili rischi ai quali potrebbe essere soggetto.

Il nuovo articolo 10-ter “Organizzazione interna” disciplina le modalità di organizzazione interna che devono essere adottate dai soggetti che svolgono la revisione legale. Nella fattispecie il revisore deve dimostrare di dotarsi di “procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati”.

Il nuovo articolo 10-quater “Organizzazione del lavoro” disciplina le modalità di esecuzione e di archiviazione dei lavori. Nello specifico il responsabile dell’incarico:

  • deve essere attivamente coinvolto nell’attività dimostrando di aver garantito sufficiente tempo per l’espletamento dell’attività;
  • deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione;
  • deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale da completarsi entro 60 giorni dalla data di emissione della relazione al bilancio.  

L’articolo 19 “Controllo della qualità” stabilisce che i professionisti che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile, sono soggetti a controllo della qualità da parte del MEF almeno una volta ogni sei anni e solo nel caso in cui il revisore svolga incarichi in enti di interesse pubblico o in società che superino almeno due dei seguenti limiti dimensionali:

  • totale dell’attivo di stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 euro;
  • numero medio di occupati: 50 dipendenti.

Altre novità

Risulta modificata anche la disciplina del tirocinio (rif. Articolo 3), dell’esame di idoneità professionale (rif. Articolo 4) e della formazione continua (rif. Articolo 5). Nello specifico: i) consente a ciascun revisore legale di curare la formazione di un numero massimo di tre tirocinanti; ii) delinea gli obblighi del tirocinante e del dominus; iii) conferma il periodo di durata triennale; iv) definisce che l’esame di idoneità debba tenersi una volta l’anno; v) definisce che il periodo di formazione continua avrà scadenza triennale e che i crediti formativi dovranno riguardare per almeno il 50% materie attinenti la revisione legale dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali. Ogni iscritto dovrà conseguire annualmente un minimo di 20 crediti formativi, per un totale di 60 nel triennio.

Al MEF è attribuita la competenza nella gestione del nuovo Registro (rif. Articolo 9) che non prevede più la distinzione tra revisori attivi e inattivi, attualmente prevista, ma in due sezioni:

  • Sezione A riservata ai revisori legali iscritti al Registro che svolgano, o abbiano svolto nel triennio precedente, attività di revisione o collaborino a tale attività operando presso una società di revisione legale;
  • Sezione B riservata agli iscritti che non abbiano assunto incarichi per tre anni consecutivi.

L’articolo 24 “Provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze” aggiorna le regole sul sistema sanzionatorio. Il tipo e l’entità della sanzione o del provvedimento amministrativo sono definiti tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui: la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione, la solidità finanziaria della persona responsabile e l’ammontare di profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati. Le sanzioni previste variano dall’avvertimento verbale alla cancellazione dal registro del revisore.