Il 5 agosto 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 135 del 17 luglio 2016 che modifica il Decreto Legislativo n. 39 del 27/01/2010 in ossequio alla direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.
Il provvedimento in questione rafforza la disciplina vigente introducendo nuovi adempimenti sul piano dei controlli di qualità e per quanto attiene la verifica dell’indipendenza e dell’obiettività nello svolgimento degli incarichi di revisione. Allo stesso tempo sono stati resi più selettivi i criteri che regolano l’accesso alla professione ed il mantenimento dei requisiti. Da ultimo anche il sistema sanzionatorio è stato irrigidito.
Le novità più rilevanti
Il nuovo articolo 10-bis “Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipendenza” disciplina l’attività, preliminare all’accettazione dell’incarico, di valutazione dei rischi per l’indipendenza. Ciò di fatto introduce l’obbligo in capo al revisore di documentare la propria indipendenza e/o i possibili rischi ai quali potrebbe essere soggetto.
Il nuovo articolo 10-ter “Organizzazione interna” disciplina le modalità di organizzazione interna che devono essere adottate dai soggetti che svolgono la revisione legale. Nella fattispecie il revisore deve dimostrare di dotarsi di “procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati”.
Il nuovo articolo 10-quater “Organizzazione del lavoro” disciplina le modalità di esecuzione e di archiviazione dei lavori. Nello specifico il responsabile dell’incarico:
- deve essere attivamente coinvolto nell’attività dimostrando di aver garantito sufficiente tempo per l’espletamento dell’attività;
- deve mantenere una registrazione relativa a ogni cliente sottoposto a revisione;
- deve creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale da completarsi entro 60 giorni dalla data di emissione della relazione al bilancio.
L’articolo 19 “Controllo della qualità” stabilisce che i professionisti che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'articolo 2409-bis o dell'articolo 2477 del codice civile, sono soggetti a controllo della qualità da parte del MEF almeno una volta ogni sei anni e solo nel caso in cui il revisore svolga incarichi in enti di interesse pubblico o in società che superino almeno due dei seguenti limiti dimensionali:
- totale dell’attivo di stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 euro;
- numero medio di occupati: 50 dipendenti.
Altre novità
Risulta modificata anche la disciplina del tirocinio (rif. Articolo 3), dell’esame di idoneità professionale (rif. Articolo 4) e della formazione continua (rif. Articolo 5). Nello specifico: i) consente a ciascun revisore legale di curare la formazione di un numero massimo di tre tirocinanti; ii) delinea gli obblighi del tirocinante e del dominus; iii) conferma il periodo di durata triennale; iv) definisce che l’esame di idoneità debba tenersi una volta l’anno; v) definisce che il periodo di formazione continua avrà scadenza triennale e che i crediti formativi dovranno riguardare per almeno il 50% materie attinenti la revisione legale dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali. Ogni iscritto dovrà conseguire annualmente un minimo di 20 crediti formativi, per un totale di 60 nel triennio.
Al MEF è attribuita la competenza nella gestione del nuovo Registro (rif. Articolo 9) che non prevede più la distinzione tra revisori attivi e inattivi, attualmente prevista, ma in due sezioni:
- Sezione A riservata ai revisori legali iscritti al Registro che svolgano, o abbiano svolto nel triennio precedente, attività di revisione o collaborino a tale attività operando presso una società di revisione legale;
- Sezione B riservata agli iscritti che non abbiano assunto incarichi per tre anni consecutivi.
L’articolo 24 “Provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze” aggiorna le regole sul sistema sanzionatorio. Il tipo e l’entità della sanzione o del provvedimento amministrativo sono definiti tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti tra cui: la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità della persona che ha commesso la violazione, la solidità finanziaria della persona responsabile e l’ammontare di profitti ricavati o delle perdite evitate dalla persona responsabile, se possono essere determinati. Le sanzioni previste variano dall’avvertimento verbale alla cancellazione dal registro del revisore.